Nella vita dello studioso arriva il momento in cui – nonostante il costante dubbio di disporre delle forze e dell’ingegno necessari per elaborare il pensiero – la decisione di dare alle stampe un lavoro coincide – e convive – con la certezza dell’impegno profuso misto all’insoddisfazione per gli esiti prodotti.
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Il giurista responsabile e militante è colui che osserva il proprio lavoro nella perenne ansia della sua perfettibilità, provando a tradurre l’incertezza in spinta propulsiva e coraggiosa sintesi. Lo sforzo paziente e scrupoloso incide sulla correttezza della prospettiva nella quale vengono presentati i problemi e della direzione intrapresa per la loro soluzione: nella ricostruzione delle pur ampie posizioni della dottrina e delle determinazioni della giurisprudenza emerge come – in tema di relazioni affettive – il diritto non sia creazione spontanea ed astratta, ma viva dell’influenza di fattori ed elementi che ne decretano uno sviluppo incessante e progressivo. A volte, estenuante. Ne deriva un percorso privo di elementi di definitività, in cui la ricostruzione procede contigua alla componibilità e ricomponibilità di assetti affettivi talvolta neppure attraversati da regole scritte: la riottosità del legislatore italiano nel formulare una disciplina organica delle convivenze ha dimostrato la difficoltà sottesa ad una regolamentazione innervata di interessi privati e personali la cui sintesi e traduzione in norme si è orientata verso un ordine sistematico e pratico, non necessariamente esaustivo. L’attuale aspetto polimorfico che caratterizza le relazioni familiari ed affettive – suscettibile di assumere la forma della famiglia fondata sul matrimonio, della famiglia di fatto, della famiglia di fatto eterosessuale, con o senza figli, della famiglia ricostruita, nella quale uno o entrambi i partner hanno avuto in passato una relazione stabile, di tipo matrimoniale o dalla quale sono nati figli, delle coppie same sex, delle famiglie poligamiche – ben prima dell’avvento della legge sulle unioni civili e le convivenze, trovava nel novero costituzionalmente tutelato delle formazioni sociali la dignità di stabili comunioni di vita e di affetti.
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