AVVISO ALL'UTENZA: Da giovedì 23/03/2023 e fino al termine delle attività di manutenzione programmata, non sarà possibile accedere ai servizi del proprio spazio personale. Ci scusiamo per il disagio.
Nella vita dello studioso arriva il momento in cui – nonostante il costante dubbio di disporre delle forze e dell’ingegno necessari per elaborare il pensiero – la decisione di dare alle stampe un lavoro coincide – e convive – con la certezza dell’impegno profuso misto all’insoddisfazione per gli esiti prodotti.
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Il giurista responsabile e militante è colui che osserva il proprio lavoro nella perenne ansia della sua perfettibilità, provando a tradurre l’incertezza in spinta propulsiva e coraggiosa sintesi. Lo sforzo paziente e scrupoloso incide sulla correttezza della prospettiva nella quale vengono presentati i problemi e della direzione intrapresa per la loro soluzione: nella ricostruzione delle pur ampie posizioni della dottrina e delle determinazioni della giurisprudenza emerge come – in tema di relazioni affettive – il diritto non sia creazione spontanea ed astratta, ma viva dell’influenza di fattori ed elementi che ne decretano uno sviluppo incessante e progressivo. A volte, estenuante. Ne deriva un percorso privo di elementi di definitività, in cui la ricostruzione procede contigua alla componibilità e ricomponibilità di assetti affettivi talvolta neppure attraversati da regole scritte: la riottosità del legislatore italiano nel formulare una disciplina organica delle convivenze ha dimostrato la difficoltà sottesa ad una regolamentazione innervata di interessi privati e personali la cui sintesi e traduzione in norme si è orientata verso un ordine sistematico e pratico, non necessariamente esaustivo. L’attuale aspetto polimorfico che caratterizza le relazioni familiari ed affettive – suscettibile di assumere la forma della famiglia fondata sul matrimonio, della famiglia di fatto, della famiglia di fatto eterosessuale, con o senza figli, della famiglia ricostruita, nella quale uno o entrambi i partner hanno avuto in passato una relazione stabile, di tipo matrimoniale o dalla quale sono nati figli, delle coppie same sex, delle famiglie poligamiche – ben prima dell’avvento della legge sulle unioni civili e le convivenze, trovava nel novero costituzionalmente tutelato delle formazioni sociali la dignità di stabili comunioni di vita e di affetti.
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